Contratti energia e gas: sospese le modifiche unilaterali

Feb 23, 2023

I fornitori di luce e gas non potranno, almeno per a un certo periodo, modificare unilateralmente i contratti. La sospensione delle modifiche unilaterali è stata formalizzata dal Decreto Aiuti-bis convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno. 

Vediamo più nel dettaglio le ultime novità.

Variazione unilaterale: novità 

L’art. 3 del decreto legge sospende tutte le modifiche unilaterali, fino ad Aprile 2023, che non risultano entrate in vigore al 9 Agosto 2022.

Quindi tutte le modifiche unilaterali comunicate dalle società di vendita, ma che avrebbero avuto effettiva validità nei mesi successivi, perdono di valore e si devono annullare secondo il decreto.

Sta di fatto che sembrerebbe che diverse società non abbiano rispettato tale decreto. Alcune continuano a inviare modifiche unilaterali successivamente al 9 Agosto, altre formalizzando quelle che sarebbero dovute cadere alla suddetta data.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori, inerenti alle modifiche unilaterali, contro le società Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, i quali si vanno ad aggiungere alle quattro istruttorie avviate a ottobre nei confronti di Dolomiti, E.On, Iberdrola e Iren.

Sotto la lente dell’Autorità sono finite le modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e di gas naturale in contrasto con il cosiddetto Decreto Legge Aiuti bis.

Grazie al ricorso presentato da Iren e accolto dal Consiglio di Stato, il Governo è intervenuto con il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 29/12/2022), in cui all’art. 11.8 viene stabilito che: 

  •  Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
  • La sospensione fino al 30 giugno 2023 non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono all’impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
  • Fino al 30 giugno 2023 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 09/08/2022 (Decreto Aiuti Bis), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Pertanto dal 29/12/2022 i fornitori di energia elettrica e gas naturale possono rinnovare le condizioni economiche a scadenza fermo restando la comunicazione con almeno 3 mesi di anticipo. 

Fonte: ARERA

Vuoi controllare se ci sono state eventuali modifiche unilaterali sul tuo prezzo di energia e gas post 9 agosto 2022?

Richiedi Demo

     

    (*) I campi contrassegnati sono obbligatori. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

    Grazie, ti abbiamo inviato una mail con le informazioni per avere la demo!

    Consigliati per te

    Gestione reclamo: cosa fare in caso di mancata risposta dal fornitore?

    Gestione reclamo: cosa fare in caso di mancata risposta dal fornitore?

    L’aumento dei prezzi dell’energia e gas, dovuta come sappiamo, a vari fattori geopolitici e alla condizione particolare che stiamo attraversando, ha avuto ripercussioni su molti fornitori italiani, alcuni dei quali nei mesi scorsi sono stati costretti o dichiarare fallimento.
    Come avevamo già anticipato durante il nostro ultimo webinar, “Crisi energetica in Italia: come funzionano i mercati di ricaduta dell’energia “, molti clienti finali si sono ritrovati all’interno di uno dei mercati di ricaduta previsti dall’Autorità.
    I clienti coinvolti hanno ricevuto una comunicazione, che oltre ad invitarli a trovare un altro fornitore (per evitare di finire in servizio di ultima istanza), avvisava anche delle eventuali variazioni delle condizioni contrattuali ed economiche da considerare.