Contratti energia e gas: sospese le modifiche unilaterali
I fornitori di luce e gas non potranno, almeno per a un certo periodo, modificare unilateralmente i contratti. La sospensione delle modifiche unilaterali è stata formalizzata dal Decreto Aiuti-bis convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno.
Vediamo più nel dettaglio le ultime novità.
Variazione unilaterale: novità
L’art. 3 del decreto legge sospende tutte le modifiche unilaterali, fino ad Aprile 2023, che non risultano entrate in vigore al 9 Agosto 2022.
Quindi tutte le modifiche unilaterali comunicate dalle società di vendita, ma che avrebbero avuto effettiva validità nei mesi successivi, perdono di valore e si devono annullare secondo il decreto.
Sta di fatto che sembrerebbe che diverse società non abbiano rispettato tale decreto. Alcune continuano a inviare modifiche unilaterali successivamente al 9 Agosto, altre formalizzando quelle che sarebbero dovute cadere alla suddetta data.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori, inerenti alle modifiche unilaterali, contro le società Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, i quali si vanno ad aggiungere alle quattro istruttorie avviate a ottobre nei confronti di Dolomiti, E.On, Iberdrola e Iren.
Sotto la lente dell’Autorità sono finite le modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e di gas naturale in contrasto con il cosiddetto Decreto Legge Aiuti bis.
Grazie al ricorso presentato da Iren e accolto dal Consiglio di Stato, il Governo è intervenuto con il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 29/12/2022), in cui all’art. 11.8 viene stabilito che:
- Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
- La sospensione fino al 30 giugno 2023 non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
- Fino al 30 giugno 2023 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 09/08/2022 (Decreto Aiuti Bis), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Pertanto dal 29/12/2022 i fornitori di energia elettrica e gas naturale possono rinnovare le condizioni economiche a scadenza fermo restando la comunicazione con almeno 3 mesi di anticipo.
Fonte: ARERA
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